Gli adempimenti societari che portano allapprovazione del bilancio desercizio necessitano di avere riscontro documentale nei libri contabili e sociali. Nei libri contabili, poiché lapprovazione sancisce, in sostanza, la chiusura dei conti dellesercizio al 31.12 ; nei libri sociali per quanto riguarda i diversi adempimenti cui sono chiamati gli organi sociali.
I libri contabili
I libri contabili interessati dallapprovazione del bilancio sono il libro giornale e il libro degli inventari, disciplinati rispettivamente dal C. C. agli artt. 2216 e 2217.
Lo scarno articolo dedicato al libro giornale, non consente di stabilire immediatamente quale sia la data corretta per trascrivervi le operazioni di chiusura e di riapertura dei conti. Se si parte dal presupposto che quello dellapprovazione è il momento in cui si sancisce la correttezza, almeno per lassemblea, dei saldi di bilancio, allora ciò significa che le operazioni che a quei saldi conducono nella specie quelle di chiusura vanno effettuate alla data di approvazione del bilancio medesimo, anche se riferite a una data precedente, cioè quella di chiusura dellesercizio. Da ciò deriva che, con riferimento alla medesima data, dovranno essere rilevate le scritture di apertura.
Per ciò che riguarda il termine entro il quale procedere alla stampa cartacea del libro giornale (fatta salva lapplicazione delle recenti disposizioni in tema di conservazione informatica dei documenti) lo stesso viene individuato (in base alla disposizione contenuta nellart. 7, comma 4-ter del D.L. 10-6-1994, n. 357, come modificato dall'art 3, comma 4, della legge 342 del 2000) nel termine di presentazione della dichiarazione relativa allesercizio cui fa riferimento il libro giornale medesimo. Per esemplificare, il termine per procedere alla stampa cronologica delle operazioni relative allesercizio chiuso al 31.12 è il 30 settembre che rappresenta il termine per l'invio dell'Unico .
Quanto alla redazione dellinventario, da alcuni anni questa operazione non è particolarmente urgente, e ciò da quando il C. C. ha posto per la sua redazione, di fatto, il termine di tre mesi dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte sui redditi. In effetti la norma, ponendo il termine di cui si è detto, non si riferisce alla sua stesura, ma piuttosto alla sua sottoscrizione, il che implica che la sua materiale redazione può avvenire anche prima.
I vari trattati di ragioneria fanno intendere che linventario è una descrizione molto analitica delle attività e passività dellimpresa, che si chiude con il documento di sintesi bilancio di esercizio, e ancora più stringente appare la norma fiscale, contenuta nellart. 15 del DPR 600/73.
Peraltro, nella prassi, si riscontrano i comportamenti più diffusi che portano, in definitiva, alla redazione di inventari piuttosto sintetici, demandando ad altri supporti contabili lanalisi delle diverse poste. È il caso, ad esempio, dei partitari clienti e fornitori, quanto a crediti e debiti, o del registro dei beni ammortizzabili per quanto riguarda i beni strumentali. Particolare attenzione va posta al magazzino, di certo in quelle situazioni in cui non è obbligatoria la tenuta di una specifica contabilità, anche per i negativi riflessi accertativi che può avere la mancanza di una distinta delle rimanenze.
Una questione che spesso si pone in relazione alle modalità di redazione dellinventario, in particolare con riferimento alla sua chiusura con il bilancio di esercizio, è se su questo libro contabile debba o no essere trascritta anche la nota integrativa. Va detto che il co. 2 dellart. 2217 del C. C. che, tra laltro, contiene unoriginaria imprecisa formulazione della disposizione trascrizione sul libro degli inventari del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite risale a unepoca in cui il bilancio non comprendeva anche la nota integrativa. Ferma restando tale disposizione, ma essendosi modificata la struttura del bilancio, arricchitasi di tale documento appunto, è da ritenere che sia del tutto corretto trascrivere sul libro degli inventari anche la nota integrativa, adempimento che, grazie alla totale diffusione degli strumenti informatici, richiede solo un po più di tempo e certamente mette al riparo da possibili contestazioni riguardo a una non corretta tenuta delle scritture contabili.
Di seguito si indicano in sintesi le scadenze per l'aggiornamento dei libri contabili:
- Libro giornale: Rilevazione delle scritture di chiusura e apertura entro la data della delibera assembleare di approvazione del bilancio di esercizio
- Libro inventari: Trascrizione analitica di attività e passività e del bilancio di esercizio; Entro tre mesi dalla scadenza del termine per linvio delle dichiarazioni dei redditi
I libri sociali
I libri sociali sono interessati dalle deliberazioni assunte dagli organi sociali che variamente partecipano alla procedura di formazione del bilancio, vale a dire lorgano amministrativo e lorgano assembleare o, comunque, i soci, anche se qui pensiamo, in ogni caso, a deliberazioni assunte in modo tradizionale, vale a dire, con riferimento alle S.r.l., non in applicazione delle procedure a distanza.
Nel corpo delle disposizioni in materia di amministrazione, sia per le S.p.a. che per le S.r.l., non compare una norma che esplicitamente imponga la redazione di un verbale e la sua trascrizione sullapposito libro. Tuttavia, la previsione di un apposito libro dellorgano amministrativo, contenuta nel n. 4 del co. 1 dellart. 2421 c.c., porta, volendo essere concreti, al superamento di tale discussione, peraltro da ritenersi superata in radice se non altro per motivi di opportunità e praticità. Altra indicazione che manca è pure il termine entro cui deve essere trascritta la verbalizzazione. Tenendo conto che, in alcune circostanze specifiche, il c.c. invita ad eseguire le trascrizioni senza indugio, è opportuno provvedere alladempimento con ragionevole celerità.
Da tali regole si possono desumere alcuni suggerimenti per operare la trascrizione del verbale del C.d.A. con il quale è stato approvato il progetto di bilancio, che risente di date ben precise che dipendono, in primo luogo, dalla data in cui è convocata lassemblea di approvazione del bilancio e, in secondo luogo, dal fatto che sia o no presente lorgano di controllo.
In assenza di organo di controllo, considerando che lart. 2429 co. 3 c.c. richiede che il progetto di bilancio resti depositato presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono lassemblea, è da ritenersi che la data della delibera del C.d.A. che lo approva debba collocarsi almeno al sedicesimo giorno precedente.
Tutto si anticipa in caso di presenza del collegio sindacale, atteso che gli amministratori devono trasmettere il progetto di bilancio ai sindaci almeno trenta giorni prima di quello fissato per lassemblea. Tutto si trasla in avanti qualora il C.d.A. abbia deliberato di fruire del termine lungo per convocare lassemblea di bilancio. Nel caso in cui lassemblea sia stata convocata per il 30 aprile (era domenica, ma non poche assemblee si sono tenute proprio quel giorno) la scansione temporale degli eventi è la seguente:
- senza collegio sindacale: Approvazione progetto di bilancio almeno 16 giorni prima; Deposito bilancio presso sede sociale: almeno 15 giorni prima;
- con collegio sindacale: approvazione progetto di bilancio: almeno 31 giorni prima consegna bilancio a collegio sindacale: almeno 30 giorni prima e deposito bilancio presso sede sociale: almeno 15 giorni prima.
Anche se non tutti concordano con la seguente conclusione, si ritiene del tutto opportuno istituire, quando ad amministrare sia un amministratore unico, un libro delle sue determinazioni (si ritiene da vidimarsi al pari degli altri libri sociali previsti dallart. 2421 c.c.), nel quale trascrivere almeno gli atti di amministrazione più importanti, tra cui la proposta della bozza di bilancio.
Le norme in materia di assemblea sono chiare nellimporre, direttamente per le S.p.a. e indirettamente per le S.r.l., la redazione del verbale dellassemblea. Nella S. p. a., tra laltro, il co. 3 dellart. 2375 c.c. invita alla sua redazione senza ritardo, anche se questo sembra da riconnettersi agli obblighi di deposito o pubblicazione, ma da ritenere precetto valido in generale. Nelle S.r.l. non compare una norma analoga, ma anche in questo caso è ragionevole adottare una certa tempestività. È opportuno sottolineare che le norme che dettano il contenuto del verbale, in modo più o meno incisivo richiedono che si proceda allidentificazione dei presenti (v. art. 2375 co. 1 c.c. per le S. p.a. e art. 2479bis co. 4 per le S.r.l.). Un aiuto per adempiere rapidamente allaccertamento dellidentità degli intervenuti può venire dalla compilazione di un foglio presenze allassemblea riferito ai soci, agli amministratori e ai sindaci, nel quale si indicano le generalità del partecipante, se è presente in proprio o per delega, la quantità di capitale portato e di voti che può esprimere, là dove non vi sia proporzionalità tra i predetti due termini.
|